Sig. Gabriele Gabrielli
Tel: 071 220 4766
Email: g.gabrielli@univpm.it
Modulo per Accesso Visite in Laboratorio
Ad integrazione di quanto indicato nel link sovrastante, il Servizio Salute e Sicurezza richiede al Medico Competente la visita medica periodica per il personale impiegato in attività a rischio, segnalato dal datore di lavoro (in questo caso il Direttore di Dipartimento) che, avendone la responsabilità, firma la dichiarazione di esposizione al rischio.
Per il personale di questo Dipartimento il rischio si riduce al solo fattore “Videoterminali” (“VDT”); scatta l’obbligo di visita quando se ne fa un uso pari o superiore alle 20 ore settimanali; per questo il lavoratore o la lavoratrice che dichiarino per iscritto un utilizzo minore non verranno chiamati alla visita di idoneità. Tale dichiarazione va inviata alla segreteria di Dipartimento all’indirizzo segr.dii@sm.univpm.it
Ribadendo quanto stabilito dall’art.13 del Regolamento di Ateneo per la Sicurezza, che specifica che con il termine “lavoratore” si intende anche chi non organicamente strutturato e quello degli enti convenzionati, sia pubblici che privati (quando frequenti laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali), al nuovo lavoratore spetta compilare il modulo “1” ed inviarlo alla segreteria di Dipartimento all’indirizzo segr.dii@sm.univpm.it. Una volta firmato dal Direttore, verrà inviato al Medico Competente e p.c. al Servizio Salute e Sicurezza per aggiornare gli elenchi ed inviare le dovute convocazioni, che avvengono periodicamente nell’arco del periodo in cui si opera all’interno del nostro Ateneo – anche in base all’età del lavoratore/lavoratrice, quindi non necessariamente coincidente con la presa di servizio.
In seguito alla visita (stabilita dagli uffici competenti per tutto l’Ateneo e pertanto non concordabile), il Medico Competente produrrà un giudizio di idoneità comunicato sia al lavoratore/lavoratrice che al Datore di lavoro, giudizio che è tenuto a conservare e a rendere disponibile per eventuali controlli.
Il Datore di lavoro è obbligato a sottoporre il personale alla sorveglianza sanitaria tramite la nomina del medico competente, per cui il personale è caldamente pregato di evitare la mancata presentazione alla visita programmata; il rifiuto di sottoporsi alle visite mediche e agli accertamenti sanitari disposti dal Medico Competente costituisce una grave ingerenza nell’operato del Datore di lavoro. Il Medico Competente non può obbligare il personale a sottoporsi agli accertamenti sanitari, mentre il datore di lavoro deve prendere tutti i provvedimenti che la legge gli impone. Nel caso in cui la persona si rifiuti di sottoporsi alle visite mediche, il datore di lavoro deve quindi procedere a provvedimenti disciplinari, per convincerla a cambiare idea. Qualora prosegua nel suo rifiuto, il datore di lavoro può ricorrere al licenziamento per giusta causa.
Il Datore di lavoro che adibisce il personale ad un’attività lavorativa per la quale la legge prevede l’obbligo della sorveglianza sanitaria potrà incorrere in una contravvenzione, che prevede l’arresto da 2 a 4 mesi o un’ammenda da 516,00 Euro a 2.582,00 Euro. Sono previste sanzioni anche per il lavoratore o la lavoratrice; qualora infatti insista nel rifiuto, potrà essere avvisata l’Asl territorialmente competente, che essendo un organo di polizia giudiziaria, procederà ad accertare l’infrazione, con le conseguenze penali derivanti.